IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in tutte le aziende nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.lgs. 81/08, attraverso le seguenti attività:
a) accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) essere consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
h) promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
l) partecipare alla riunione periodica
m) fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della propria attività;
o) fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) collaborano quindi con le imprese edili, per individuare le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre o eliminare i rischi nei luoghi di lavoro e si avvalgono della collaborazione tecnica del CPTO.
Le aziende che intendono avvalersi degli RLST devono dare comunicazione all’IIPLE-CPTO, compilando l’allegato B ed inviadolo via e-mail all’indirizzo cpto@edili.com