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ILD.Lgs. 192/2005 successivamente
modificato dal D.Lgs. 311/2006,
al fine di migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici per un più
generale contenimento dei consumi di
energia, ha introdotto l’obbligo di allegare
agli atti notarili recanti trasferimenti
di immobili a titolo oneroso, l’attestato
di certificazione energetica.
Tale documento attesta i dati relativi
alla quantità annua di energia effettivamente
consumata, ovvero
presumibilmente necessaria per soddisfare
i vari bisogni connessi ad un
uso standard dell’edificio (compresi la
climatizzazione invernale ed estiva,
l’acqua calda per usi igienico-sanitari,
la ventilazione, l’illuminazione). In attesa,
peraltro, dei necessari decreti
attuativi e della emanazione delle “Linee
guida nazionali”, in sostituzione
di tale documento occorre allegare agli
atti notarili un attestato di “qualificazione”
energetica. Sostanzialmente,
un documento con le medesime caratteristiche
e finalità innanzi precisate,
redatto da un professionista qualificato
(cioè abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio) e
asseverato dal Direttore dei lavori.
Le
conseguenze della mancata presentazione
(e allegazione all’atto notarile)
dell’attestato in parola sono molto gravi:
la dichiarazione di fine dei lavori è
“inefficace a qualsiasi titolo”; e l’atto
notarile è nullo (la nullità può essere
fatta valere solo dall’acquirente).
Già in vigore per gli edifici realizzati in
virtù di permesso di costruire richiesto
dopo l’8.10.2005, dal primo luglio
scorso (2007) l’attestato è obbligatorio
anche per i trasferimenti di interi
fabbricati – sebbene costruiti prima
dell’8.10.2005 – aventi una superficie
utile superiore a 1000 mq.
Dall’1.7.2008 sarà obbligatorio per il
trasferimento di interi fabbricati anche
inferiori a 1000 mq; dall’1.7.2009 si
applicherà a tutti i trasferimenti di qualsiasi
tipo di immobile, quale che sia
l’epoca di costruzione.
L’attestato non è necessario per i beni
culturali, per gli immobili industriali,
artigianali ed agricoli non residenziali;
per i fabbricati isolati di superficie inferiore
a 50 mq.
Tuttavia sul D.Lgs. 311/2006 sono
ancora diversi i nodi da sciogliere:
vanno definite le caratteristiche dei
certificatori, il loro percorso di
accreditamento, gli strumenti e le norme
per certificare edifici già costruiti
ed edifici di nuova costruzione, e infine
l’armonizzazione tra legislazione
nazionale e regolamentazione locale.
Gran parte di questi nodi dovrebbero
essere sciolti dalle linee guida, per le
quali risulta terminato l’iter “tecnico”.
Analoghe difficoltà si riscontrano anche
in ambito europeo.
Sulla figura e il ruolo dei certificatori
l’Europa si divide sostanzialmente su
tre posizioni: in Portogallo, Polonia e
Regno Unito, i certificatori sono di fatto
liberi professionisti che rispondono,
attraverso associazioni di categoria,
direttamente all’amministrazione centrale,
senza mediazione con gli enti
locali. Gli Inglesi hanno assegnato la
missione ai cosiddetti “periti di stima”,
i tecnici che stimano il valore finanziario
dell’immobile, anteponendo gli
aspetti economici a quelli di
ecosostenibilità.La formazione quindi
è delegata a iniziative di categoria. In
questo modello il professionista emette
il certificato e se ne assume tutte le
responsabilità, con un primo livello di
controllo a carico degli Ordini, e un
secondo livello a carico della centralità
amministrativa, con i consueti rischi di
autorefenzialità insiti nelle lobby professionali.
In Olanda, Svezia e Finlandia, l’approccio
è diverso: la figura centrale è
l’azienda specializzata nella valutazione/
certificazione secondo norme nazionali
ed internazionali. Si tratta di
strutture operanti sul libero mercato,
con autorevoli marchi dotate di competenze
interne in molti settori dell’ingegneria,
della tecnologia e della ricerca.
I certificati vengono emessi direttamente
dall’azienda, che espone
sul certificato stesso il marchio.
L’azienda viene riconosciuta dall’amministrazione
centrale attraverso un
percorso simile a quello italiano del
Sincert ( il Sistema nazionale per
l’accreditamento degli organismi di
certificazione). Questo approccio ha il
vantaggio di affidare a meccanismi di
mercato la selezione delle aziende di
certificazione; i marchi sono già visibili
in altri contesti tecnologici (Imq,
Bureau Veritas, Vde ecc.), e operano
come istituti di prova, o per le
certificazioni ISO 9001, 14001 ecc.
Una terza posizione prevede che i
certificatori agiscano come soggetti
individuali, ma accreditati dalle amministrazioni
locali, alle quali compete
l’emissione del certificato e della targa,
con il codice colori “leggibile” dal
cittadino, con la classe energetica di
appartenenza. Il modello prevede che
i percorsi di formazione dei tecnici
certificatori siano sotto il controllo dell’ente
locale (ad es. la Provincia), che
ne gestisce quindi gli elenchi.
Questo
è il modello, adottato in Germania ed
Austria, assimilabile agli scenari della
Provincia di Reggio Emilia e di
Bolzano.
Quale sarà il modello descritto nelle
linee guida del D.Lgs 311? Bisogna
ovviamente tener conto della specificità
italiana, e dei ritardi attribuibili alle
lacune attuative del D.Lgs. 192, che
hanno lasciato spazio legittimamente
occupato da esperienze ormai consolidate.
E’ probabile che i tecnici del
Ministero identificheranno nei professionisti
degli Ordini i futuri certificatori,
lasciando però alle amministrazioni
locali, e in particolare alle regioni, la
possibilità di regolamentare.
In assenze
di regole regionali il singolo professionista
potrebbe essere emettitore e
completo responsabile del certificato
stesso. Dove invece l’ente locale (Comune
o Provincia) abbia strutture e
regolamentazione chiara, l’ente stesso
potrà emettere il certificato attraverso
rapporti con i professionisti, ma
anche con enti pubblici opportuni
(Enea, Cnr ecc.) o con agenzie private,
presumibilmente certificate Sincert.
Ci si può aspettare che anche la figura
dell’Energy manager, in particolare
per aziende private ma anche per fabbricati
di proprietà pubblica, possa
emettere il certificato. In questo senso,
la platea dei certificatori sarebbe
la più vasta possibile, salvo poi affinare
i meccanismi di selezione dopo un
primo periodo di sperimentazione. La
formazione dei certificatori sarebbe
una responsabilità diffusa, senza eccessivi
vincoli, in cui il mercato agirebbe
da regolatorio. Un consiglio però ci
sentiamo di darlo: Se si ha bisogno di
certificare un edificio complesso, meglio
rivolgersi a soggetti formati e specializzati.
Articolo riportato per gentile concessione da:
 
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